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Detrazioni fiscali per interventi edili: chi può detrarre le spese di ristrutturazione? Ecco l’elenco dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni
30 Settembre 2021
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Detrazioni fiscali per interventi edili: chi può detrarre le spese di ristrutturazione? Ecco l’elenco dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef sale al 50%.

Chi può detrarre le spese di ristrutturazione

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti soggetti a Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), anche se non residenti nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili su cui è effettuato l’intervento e ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese

Ecco l’elenco completo delle persone che possono detrarre le spese di ristrutturazione:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita
  • semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Inoltre, ha diritto alla detrazione anche il

  • familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 64/E 2016) ha recentemente chiarito che anche il convivente more uxorio (che convive con l’altra persona come se fossero sposati), nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis, può usufruire della detrazione fiscale con le stesse modalità previste per i familiari conviventi.

Ovviamente colui che intende usufruire delle agevolazione deve materialmente sostenere le spese e a lui devono essere intestati bonifici e fatture.

Ricordiamo che sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi – dpr 917/86):

  • il coniuge
  • i parenti entro il terzo grado
  • gli affini entro il secondo grado

Inoltre, con circolare n. 20/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario, ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile
  • esegue gli interventi a proprio carico
  • è stato registrato il compromesso

Inoltre, può richiedere la detrazione per ristrutturazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.